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Regolamento Stadio Comunale |
Regolamento d'uso dello Stadio "Comunale"
di Valenza (AL) via Napoli
Redatto dall'Organizzazione ed approvato dal Questore di Alessandria
NORME DI COMPORTAMENTO
- il biglietto di accesso allo stadio è nominale e non può essere ceduto a terzi ;
- con l'acquisto del biglietto si riconosce alla Società il diritto di effettuare controlli sulla persona e a custodire oggetti proibiti e / o pericolosi ;
- chiunque accede all'interno dello stadio è tenuto al rispetto delle regole riportate nel regolamento;
- lo spettatore ha il diritto / dovere ad occupare solamente il posto assegnato e numerato ;
- chi acquista biglietti di accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza potrà essere espulso dallo stadio ;
- la Società si riserva il diritto di espellere dallo stadio chiunque non rispetti il regolamento ;
- la Società può rifiutare l'ingresso allo stadio anche in occasione di incontri sucessivi alle persone che violino il regolamento .
DIVIETI
E' vietato:
- introdurre all'interno dello stadio: - armi da fuoco , materiale esplosivo , artifizi pirotecnici , fumogeni , coltelli o altri oggetti da taglio , qualsiasi strumento atto ad offendere ; - veleni , sostanze nocive o infiammabili ; - droghe o bevande alcoliche ; - pietre , bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato ; - cartelli , stendardi orizzontali , banderuole , documenti , disegni , materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche , ideologiche o religiose , asserzioni o concetti che invitino all'odio razziale , etico e religioso , o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara ;
- qualsiasi forma di discriminazione razziale , etica o religiosa, i cori e qualsiasi manifestazione di intolleranza ;
- accedere allo stadio in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- sostare in prossimità di passaggi , le uscite e gli ingressi ,lungo le vie di esodo ed ogni altra via di fuga;
- arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
AVVERTENZE
I seguenti comportamenti ,costituiscono reato L. 401 del 13 dicembre 1989 e succ. modifiche e l'eventuale denuncia o condanna per uno di essi ,comporta divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o comunque interessate alla presenza e al transito dei tifosi:
- travisamento;
- ostentazione di emblemi di gruppo o associazioni che diffondono le descriminazioni o la violenza per motivi razziali etnici , nazionali o religiosi;
- lancio pericoloso di oggetti;
- avere incitato o inneggiato o indotto alla violenza nel corso di competizioni agonistiche .
Valenzana Calcio srl La Società
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